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Newsletter di aggiornamento in collaborazione con Amministrazione Rinzivillo realizzata da Il Sole 24 Ore.
Il Sole 24 Ore: Stop alla cessione del credito ed allo sconto in fattura
A distanza di poco più di un mese il Governo torna nuovamente sul luogo del delitto per riproporre con il DL n. 11 del 16 febbraio 2023 l’ennesima modifica (chi si è preso l’onere di contarle tutte è andato oltre la ventiquattresima) alla normativa del superbonus, nonché della correlata fruibilità della detrazione per tramite della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Con il decreto di recente emanazione sopra indicato vengono introdotte nuove disposizioni che, ancora una volta, vanno a modificare radicalmente e in senso restrittivo la disciplina delle detrazioni per interventi effettuati nell’ambito degli edifici. La norma riguarda innanzitutto il superbonus ma trova applicazione anche a tutti gli altri interventi che possono fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, previsti nell’ambito dell’art.121. del DL n. 34 del 19 maggio 2020.
Nello specifico il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, entrato in vigore con effetto dal 17 febbraio 2023, introduce nuove disposizioni in ordine ai seguenti argomenti:
- divieto per i Comuni le Regioni di acquistare i crediti di imposta (più precisamente il divieto è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche);
- adempimenti da rispettare per i soggetti cessionari dei crediti di imposta al fine di essere esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per con- corso colposo nella violazione;
- nuovi termini per poter fare ricorso alla cessione del credito ed allo sconto in fattura.
Le motivazioni che hanno determinato l’esigenza di siffatta norma, introdotta repentinamente e di portata tale da sovvertire profondamente e senza alcun preavviso il sistema delle detrazioni scompaginando la pianificazione definita dopo mesi e mesi di lavoro da parte di tutti gli operatori interessati (sia sul versante dei contribuenti/condomini che su quello degli operatori siano essi le imprese quanto i professionisti interessati), risiedono nella situazione venutasi a creare che ha originato un volume di crediti di imposta “generati” dalle cessioni/sconto in fattura pari a circa 105 miliardi di euro.
Situazione destinata a crescere ulteriormente con la prossima scadenza dei modelli CIR20 (prevista per il prossimo 16 marzo e che probabilmente potrebbe essere oggetto di un rinvio al 31 marzo) inerenti alle comunicazioni di opzione esercitate in riferimento a spese detraibili sostenute nel 2022, che si stima potrebbe oltrepassare la soglia di 120 miliardi di euro.
Il contesto è reso poi ancora più incerto dalle indicazioni di Eurostat che rendono il panorama ancora più nebuloso in merito alla natura “pagabile” o “non pagabile” a questi crediti di imposta e le relative conseguenze.
Venendo alla trattazione del contenuto specifico e delle novità introdotte con il recente Decreto-legge entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023 si riporta di seguito una breve sintesi concernente i punti sopra evidenziati.
La morosità in condominio taglia o blocca le agevolazioni del superbonus
Il condomino moroso è escluso dal superbonus. Ma solo se non ha pagato spese legate direttamente all’agevolazione: in questi casi subirà un taglio proporzionale all’ammontare non versato. Non hanno impatto sul 110% (o 90%, a seconda dei casi) gli inadempimenti legati ad altre spese, anche se riguardano ristrutturazioni agevolate con altri sconti fiscali.
Sono i molti elementi contenuti in un interpello inedito della direzione regionale Emilia-Romagna dell’agenzia delle Entrate (n. 909/1342-2022), che fa il punto su tutte quelle situazioni di morosità dei condòmini che, in qualche modo, possono precludere la cessione del credito e l’accesso al superbonus.
Il quesito chiede, di fatto, l’illustrazione dei principi già enunciati dalle Entrate con la circolare n. 30/E del 2020: qui si parlava di morosità e di impossibilità di cedere il credito di imposta corrispondente alle detrazioni, senza però analizzare i diversi casi che possono presentarsi.
Soprattutto, il dubbio è che un condomino che, al momento della delibera di approvazione dei lavori straordinari per l’accesso al 110%, sia moroso per una morosità preesistente riferibile alla gestione generale del condominio, «sia da considerarsi moroso ai sensi della citata circolare 30/E e quindi non possa cedere il credito». Oppure, ci si chiede «se la morosità debba ricercarsi negli oneri relativi ai lavori straordinari se e laddove a carico del condominio».
La Dre, nella risposta, spiega che le situazioni di morosità dei condomini rilevanti nel contesto che si sta esaminando «sono solo quelle da cui consegue la mancata maturazione del credito d’imposta relativo ad un determinato bonus edilizio».
Se il credito di imposta non matura, non può ovviamente essere ceduto. In concreto, allora, se un condomino è moroso in relazione a spese condominiali estranee agli interventi di recupero edilizio agevolati, «ciò non rileva ai fini della cessione credito». Quindi, le morosità della gestione generale non hanno impatti sul superbonus.
Se, invece, un condomino è moroso in relazione a spese per interventi in superbonus «non potrà spiega l’interpello – cedere il relativo credito, non essendo lo stesso maturato».
Nella pratica, questo scenario si può verificare quando ci sia la cessione del credito a un terzo diverso dal fornitore: in questi casi, non essendoci sconto in fattura, il condomino dovrà prima versare le somme a suo carico al condominio e, poi, procedere alla cessione.
Quindi, l’amministratore potrà comunicare alle Entrate l’opzione per la cessione «solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato». In caso di versamenti parziali, la cessione sarà possibile «solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto».