Il ricorrente sosteneva che alle opere da lui realizzate non si applicasse obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa.
Il bancone bar posto sul lato est del locale era da considerare un volume non superiore al 20 % di quello pertinente all’edificio principale e quindi riconducibile agli interventi di edilizia libera di cui all’articolo 6 comma 1 lettera e Dpr 380 del 2001; considerando, tra l’altro, che era del tutto sganciato dalla struttura al di sotto della quale è collocato.
Si tratterebbe a suo dire di un piccolo accessorio di attività ristorativa, costituente edilizia minore, non soggetto, come tale, neppure alla verifica di compatibilità con il vincolo paesaggistico, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, in quanto mero elemento di arredo.
Per i giudici del Tar in primo grado e per il Consiglio di Stato in secondo grado la descrizione del manufatto contenuta nel provvedimento impugnato evidenziava le significative dimensioni e le caratteristiche tipologiche che inducono ad attribuirgli natura di intervento stabile (copertura a pacchetto fissa, con cornice di altezza di circa 50 cm), anche considerando la presenza di un impianto idraulico che alimenta il lavandino.
Nella motivazione della sentenza di rigetto si evidenziava che ci si trovava di fronte ad un manufatto che presentava caratteristiche funzionali idonee a rendere fruibile quello spazio chiuso in tutti i periodi dell’anno e non solo durante la stagione estiva e che contribuiscono ad escluderne la consistenza minimale che la parte intende attribuirgli, rendendo invece palese la natura di opera pertinenziale, con carattere di stabilità.
Si imponeva quindi l’obbligo, a norma dell’articolo 3 del Dpr 380/ 2001, del ricorso alla Cila. In ogni caso non veniva provato il rispetto degli strumenti urbanistici comunali, e dunque anche se interventi assoggettabili alla sola Cila, non era dimostrata la legittimità urbanistica dell’intervento.
Installazione di pannelli fotovoltaici su superfice non precedentemente edificata
$Il ricorrente contestava la qualificazione del suo intervento quale nuova costruzione da parte del Tar. Secondo l’appellante il portico costituito da travi e pilastri metallici e copertura fissa in pannelli, aveva la funzione di sostenere un impianto fotovoltaico.
Dunque doveva rientrare nell’ambito della cosiddetta «attività edilizia libera», anche considerando che il portico era stato edificato utilizzando un materiale leggero, assolutamente diverso da quelli normalmente utilizzati in edilizia, per costruire fabbricati.
I giudici dell’appello contestano il contenuto delle osservazioni dell’appellante in quanto «il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (e il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto e accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al Dl 17/2022».
Newsletter realizzata in collaborazione con IlSole24





