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Newsletter di aggiornamento in collaborazione con Amministrazione Rinzivillo realizzata da Il Sole 24 Ore.

Il Sole 24 Ore: il Protocollo ITACA e la valutazione della sostenibilità ambientale.

I dati di censimento in Italia mostrano chiaramente come gli edifici esistenti, nel nostro territorio, ammontano a quasi 13 milioni; di questi, oltre 11 milioni sono condomini a uso abitativo; ospitando più di 27 milioni di unità abitative sono casa per quasi 21 milioni di famiglie.

I consumi di energia prodotti dai condomìni delle nostre città rappresentano circa il 30% dell’energia totale consumata a livello nazionale e questi consumi sono responsabili del 28% delle emissioni di gas serra prodotte dal nostro Paese (dati Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.)

Risulta, pertanto, ovvio l’impatto che il settore residenziale, caratterizzato da realtà condominiali possa avere dal punto di vista ambientale. L’impatto è, poi, anche sociale in quanto proprio i condomini rappresentano notoriamente la prima cellula di ambiente urbano dei nostri territori.

Di fatti, il condominio rappresenta da sempre una tipica forma di convivenza ed i criteri che spingono la progettazione e la costruzione di questi stabili tendono sempre a favorire rapporti di socialità. Questi stabili, dunque, sono specchio in piccolo della forma politica, ed economica di gestire la società.

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Le colonnine elettriche in condominio: nuova frontiera della sostenibilità?

La mobilità elettrica è una delle forme più idonee per ridurre il nostro impatto sull’ambiente. Oggi, nella presa di coscienza della centralità della questione ambientale, nonché alla luce della crisi energetica derivati dal conflitto europeo, si è raggiunta anche la consapevolezza dell’impossibilità di prolungare quel modello di vita, di valori e consumi, che avvia un completo cambio di paradigma, ampliando quanto più possibile la mobilità pubblica e integrandola con quella condivisa e con i mezzi per la micro mobilità cittadina.

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Diventerà, pertanto, centrale e fondamentale il ruolo dei condomìni, che dovranno essere pensati e gestiti con un’attenzione prioritaria verso le esigenze di questi nuovi sistemi di mobilità.

In tale ottica, va inserita l’idea “Smart city” o città intelligente è da considerarsi un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città.

Perciò, il c.d. “carsharing di comunità” o “condominiale”, completamente a zero emissioni è strettamente legato alle colonnine elettriche in condominio ed in questa sede ne approfondiamo le caratteristiche.

Il Sole 24 Ore: la responsabilità dell’appaltatore per errori nella progettazione fornita dal committente

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza del 24ottobre 2022, n. 31273, ha affrontato una questione relativa alla rilevanza, ai fini della garanzia per vizi dell’opera gravante sull’appaltatore, di errori nella progettazione realizzata da terzi e fornita dal committente. La vicenda processuale traeva origine dall’intimazione di pagamento del corrispettivo dell’appalto per la costruzione di un impianto di climatizzazione.

Il Tribunale respinse l’opposizione al decreto ingiuntivo sollevata dalla committente, nonché la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto formulata dalla stessa in ragione dei difetti dell’opera.

In particolare, il giudice del primo grado aveva osservato come, in virtù di scrittura privata intervenuta tra le parti a successiva integrazione del contratto di appalto, la società appaltatrice avesse svolto, per lo meno nella prima fase dell’adempimento della prestazione, un ruolo di mera esecutrice materiale del progetto d’opera realizzato da terzi ed avesse realizzato l’opera sotto la direzione dei lavori di un tecnico incaricato dalla stessa committente.

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La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva precisato che dall’accordo integrativo stipulato dalle parti risultasse chiara la volontà delle stesse di ancorare il pagamento del corrispettivo non già alla fine dei lavori ma ad uno specifico momento della fase esecutiva.

D’altra parte, i giudici del gravame avevano ribadito l’assenza in capo all’appaltatrice di un’autonomia gestionale tale da consentirle di intervenire ad adeguare il progetto che le era stato chiesto di realizzare, così concludendo per la legittimità della sospensione dell’esecuzione dell’opera opposta a fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione spiegato dalla committente, in ragione del fatto che la Corte d’appello, nel negare la responsabilità dell’appaltatrice per i vizi di funzionamento dell’impianto di climatizzazione oggetto del contratto di appalto in virtù dell’esistenza di errori nel progetto elaborato dai tecnici incaricati dalla committente, non ha tenuto conto del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’appaltatore può essere ritenuto responsabile dei vizi dell’opera, all’esito di una valutazione condotta in base al criterio di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., ancorché egli si attenga al progetto fornito dal committente.

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