Superbonus: se la fattura emessa a un condominio nel 2023 con lo «sconto in fattura» integrale è errata, l’eventuale emissione di una nuova fattura immediata nel 2024, con data 31 dicembre 2023, è sempre possibile, ma lo «sconto in fattura» è del 70%, se questa viene inviata allo Sdi (Sistema di interscambio) dopo il 12 gennaio 2024.
A confermarlo è la risposta a interpello n. 146/2024 delle Entrate, che ha trattato il particolare caso di un Saldo del 70% per lavori, agevolati con il super- bonus del 110%, effettuati su un condominio minimo, per il quale sono state emesse dall’impresa di ristrutturazione tre fatture, con lo «sconto in fattura» totale, nelle quali, però, questo sconto non è stato esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (Iva inclusa), ma «erroneamente» a riduzione dell’imponibile Iva, cioè prima del calcolo dell’Iva, azzerando così l’imponibile stesso e non applicando l’Iva in rivalsa.
Successivamente, l’impresa, in data 27 marzo 2024 ha trasmesso al Sistema di interscambio tre nuove fatture (note di debito emesse non per sola Iva, ma complete di imponibile, Iva e sconto sul totale fattura), datate 29 dicembre 2023, che hanno «replicano pedissequamente le precedenti fatture errate», tranne che per l’addebito dell’Iva in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo «sconto in fattura» totale.
Impresa e Superbonus
L’impresa, peraltro, non ha emesso le note di accredito a storno delle 3 fatture originarie errate, pertanto, queste risultano duplicate, a seguito dell’emissione delle 3 nuove fatture.
Nella stessa data, è stata fatta l’asseverazione del Sal ed entro il 4 aprile 2024 sono state inviate le comunicazioni dell’opzione dello «sconto in fattura».
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’impresa ha commesso le violazioni relative alla fatturazione senza esercizio della rivalsa, all’errata liquidazione periodica/annuale dell’Iva e alla documentazione della medesima operazione con più fatture.
Ma tralasciando questo trattamento sanzionatorio, l’Agenzia, confermando quanto detto nella risposta 103/2024, ha sostenuto che, siccome le tre nuove fatture corrette sono state inviate allo Sdi, e «quindi emesse, il 27 marzo 2024» (pur indicando il 29 dicembre 2023, nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica), lo «sconto in fattura» è possibile solo nella misura prevista per il 2024, cioè al 70% e non al 100%, indipendentemente dal fatto che nelle fatture emesse il totale sia pari a zero.
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