È noto che l’assemblea condominiale non possa deliberare se tutti i condòmini non sono stati regolarmente convocati alla riunione. Come disposto dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, l’omessa, la tardiva o l’incompleta convocazione degli aventi diritto all’assemblea condominiale rende la delibera annullabile.
Il vizio deve essere fatto valere entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal secondo comma dell’articolo 1137 del Codice civile, decorrente per gli assenti dalla comunicazione del verbale.
Che succede se un condòmino trasferisce la residenza senza comunicarlo all’amministratore e quest’ultimo invia l’avviso di convocazione all’assemblea al vecchio indirizzo risultante dal registro dell’anagrafe condominiale?
La convocazione all’assemblea è valida? A questa domanda ha risposto in modo affermativo il Tribunale di Rieti con la sentenza 359, pubblicata il 3 giugno 2024.
Oggetto della controversia esaminata è l’appello promosso da un condòmino avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali inseriti nel bilancio approvato dall’assemblea.
Tra i vari motivi del gravame il condòmino, nel richiedere in via riconvenzionale l’annullamento della delibera che aveva approvato la spesa oggetto dell’ingiunzione, eccepiva la mancata ricezione della convocazione all’assemblea posta a fondamento del decreto ingiuntivo, precisando di essersi trasferito in un’altra casa, mentre la convocazione alla riunione inviata alla vecchia residenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non era stata ritirata e restituita al condominio per compiuta giacenza.
Evidenziava, inoltre, di non essere venuto a conoscenza neanche del verbale dell’assemblea e dell’intimazione di pagamento inviata dall’amministratore sempre alla vecchia residenza.





