Poiché il condomino ha diritto di visionare i documenti ed estrarne copia, l’amministratore è tenuto a fornirgli sollecitamente le credenziali per accedere al sito web del condominio. Lo precisa il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 917 del 30 luglio 2024.
Il caso
Una condomina ingiungeva l’amministratore per ottenere la consegna dei registri contabili e gli estratti del conto corrente. L’amministratore si opponeva precisando che tramite convocazione aveva reso edotti i condòmini che i documenti e registri contabili erano a loro disposizione nei cinque giorni antecedenti all’assemblea.
Comunicava che in occasione della approvazione del rendiconto aveva trasmesso le credenziali di accesso al sito condominiale per poter visionare i documenti.
Sosteneva, inoltre, che gli originali erano visionabili presso il suo studio previo appuntamento. Tuttavia la condomina non si era presentata.
L’amministratore nel costituirsi depositava i documenti richiesti con il monitorio ed evidenziava che la sua gestione era improntata alla massima trasparenza.
Rilevava che la richiesta di ostensione dei documenti instata dalla condomina era generica e ingiustificata in quanto visibile tramite accesso al sito internet del condominio.
Inoltre, sosteneva che la condomina non aveva diritto ad ottenere la trasmissione della documentazione, potendo di essa prenderne solo visione.
La condomina chiedeva la cessata materia del contendere essendo sopraggiunto in pendenza del procedimento il deposito dei documenti ingiunti. Soggiungeva, però, che solo in séguito alla notifica del decreto ingiuntivo l’amministratore aveva comunicato alla condomina le credenziali per accedere alla piattaforma web del condominio.
Rilevava tuttavia che le credenziali erano state consegnate in modo incompleto ed errato e nessuna convocazione indicava il gestionale entro il quale accedere per visionare ed estrarre i carteggi.
La decisione
Considerando che l’amministratore aveva prodotto in giudizio i documenti chiesti in sede di ingiunzione, il decidente ha dichiarato cessata la materia del contendere e scrutinato nel merito la domanda dell’opponente dichiarandola infondata.
Nel caso di specie, erano in contestazione i documenti vanamente richiesti dalla condomina. Non erano mai stati formalmente messi in disponibilità alla condomina dopo averne formulato esplicita richiesta.
Né poteva ritenersi che l’obbligo era stato adempiuto da un implicito rinvio alle convocazioni nelle quali comparivano alcuni codici.
Non vi è mai stato alcun cenno che le credenziali stampigliate negli avvisi di convocazione andavano utilizzate per accedere al sito condominiale.
Al contrario, le convocazioni lasciavano intendere che l’ostensione era subordinata all’appuntamento con l’amministratore presso il suo studio.
In ogni caso, le credenziali erano state consegnate dall’amministratore solo dopo la notifica del monitorio, quindi in un momento successivo alla introduzione della fase monitoria.
La giurisprudenza ha chiarito che ogni condomino ha il diritto di ostensione, cioè di visionare i documenti ed estrarne copia entro tempi ragionevoli.
A fronte della richiesta inziale di presa visione dei documenti, la stessa non era stata evasa sollecitamente e nemmeno in tempi ragionevoli a causa dei continui e imprecisati rinvii e appuntamenti.
Anzi – secondo il giudice se vi fosse stata reale intenzione di rendere prontamente visibili i carteggi chiesti dalla condomina, l’amministratore le avrebbe prontamente rammentato le credenziali, cosa che invece non è avvenuta.
In definitiva, il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, in forza del principio della soccombenza virtuale, ha condannato l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
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