Accade con frequenza che, dopo avere ricevuto la notifica dell’atto di impugnazione di una delibera (o, per essere più esatti, dopo avere ricevuto la comunicazione della domanda di mediazione che è obbligatoria per tutte le controversie condominiali a cui fa riferimento l’art. 71-quater disp. att. cod. civ., secondo cui le controversie in materia di condominio, a cui si riferisce l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, sono quelle che derivano dalla violazione o dall’errata applicazione degli artt. 1117/1139 cod. civ. e degli artt. 61/72 disp. att. cod. civ.).
L’amministratore si affretti a convocare una nuova assemblea nella quale ripropone i medesimi argomenti già approvati nel corso dell’assemblea impugnata, in modo da costituire un ulteriore titolo formale di validità del medesimo deliberato precedente.
Peraltro con questa modalità, in concreto, si perviene anche al risultato di privare di efficacia l’atteso (o temuto) accoglimento dell’impugnazione della (identica per contenuto) deliberazione adottata in precedenza.
Con la conseguenza che, per non rischiare di ritrovarsi una sentenza favorevole solo sulla carta, il condomino che ha impugnato la prima delibera si vede costretto ad impugnare pure quella successiva (o, per l’esattezza, a proporre una ulteriore domanda di mediazione in relazione pure alla delibera successiva, sospendendo nel frattempo la procedura di mediazione già pendente, la cui durata, così, subisce necessariamente un allungamento.
Di per sé inopportuno anche perché si pone in contrasto con una delle principali finalità della mediazione, che è quella di consentire alle parti di poter utilizzare una procedura conciliativa la cui durata abituale dovrebbe essere molto breve (tre mesi, prorogabili, ma solo in presenza dell’accordo delle parti), prima di poter avviare il giudizio ordinario.
Finalità formale e utilizzo strumentale della ratifica
Formalmente lo scopo di una successiva delibera relativa agli stessi argomenti già approvati nell’assemblea precedente è (o dovrebbe essere) quello di ottenere la ratifica della deliberazione già approvata, eliminando i vizi che ne hanno provocato l’impugnazione.
Nella realtà, però, in molti casi la seconda approvazione avviene limitandosi a riproporre le stesse modalità (oltre al medesimo contenuto) della delibera precedente, mentre i vizi, già denunciati, non vengono emendati in alcun modo e continuano a sussistere, anzi replicandosi.





